Cassazione civile Sez. I sentenza n. 807 del 27 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 c.p.c., la regola stabilita dall'art. 3 att. dello stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinnanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 c.p.c. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.

(massima n. 2)

Qualora nel giudizio di primo grado sia mancata la partecipazione del pubblico ministero in causa nella quale ne è obbligatorio l'intervento ai sensi di nn. 2, 3 e 5 dell'art. 70 c.p.c. (quale nella specie un'azione di dichiarazione giudiziale di paternità) il giudice d'appello, rilevata la nullità della sentenza, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenerla presso di sé e deciderla nel merito, dovendo escludersi che nelle menzionate ipotesi di cui al cit. art. 70 (diversamente da quella di cui al n. 1 dello stesso articolo) la mancata partecipazione del P.M. comporti un difetto di integrale contraddittorio e consenta pertanto l'applicazione dell'art. 354 stesso codice.

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