Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14163 del 14 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l'omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello non č causa di inammissibilitā allorquando la sentenza impugnata abbia accolto le richieste del P.G.; infatti, la notifica del ricorso č finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione e, siccome l'interesse ad impugnare — in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio — č costituito dalla soccombenza, l'omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, la cui domanda č stata interamente accolta dalla Corte territoriale, mentre il controllo sulla legittimitā di quest'ultima č assicurato dall'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

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