Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11474 del 21 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda diretta ad ottenere dal consulente tecnico la restituzione di somme corrispostegli, in relazione ad una consulenza poi dichiarata nulla, fa valere il diritto della parte alla ripetizione di un indebito oggettivo senza trovare preclusione, diretta o indiretta, nelle disposizioni dell'art. 64 c.p.c. — che concernono la responsabilitā aquiliana del consulente per i danni cagionati con fatto illecito — ed č soggetta alle ordinarie regole della competenza per valore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.