Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9967 del 23 giugno 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricusazione, la disposizione contenuta nell'art. 53 c.p.c., che attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del collegio giudicante del Tribunale o della Corte, va interpretata nel senso che del collegio che decide sull'istanza di ricusazione non debbano comunque far parte il giudice o i giudici ricusati.

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