Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4836 del 3 maggio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'esercizio dell'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), non č necessario che l'attore sia stato spossessato del bene senza o contro la sua volontą. Di conseguenza, la circostanza che egli abbia trasferito volontariamente il possesso del bene in attuazione di un'obbligazione contrattualmente assunta non gli preclude — ove deduca che eventi giuridici successivi hanno determinato il venir meno del diritto dell'accipiens al possesso e l'insorgenza del proprio diritto, quale proprie¬tario, a riottenerlo — l'agire in rivendica, invece che con l'azione personale di restituzione.

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