Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1122 del 29 marzo 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Il criterio distintivo tra azione di rivendica ed azione di accertamento del diritto di proprietā va individuato nella funzione petitoria e restitutoria che ha l'azione reale di rivendicazione, caratterizzata dal presupposto che l'attore, assumendo di essere il proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisca contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e per conseguire la restituzione del bene; invece, l'azione di accertamento della proprietā ha per obiettivo non giā la modificazione di uno stato di fatto non conforme allo stato di diritto, ma l'eliminazione di ogni incertezza circa la legittimitā del potere di fatto sulla cosa, di cui l'attore č giā investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto.

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