Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1782 del 15 marzo 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando l'impugnazione della sentenza sia limitata alla pronunzia sulla competenza, il solo rimedio a tal fine esperibile è costituito ai sensi dell'art. 43 c.p.c., dal regolamento di competenza — anche se, oltre tale pronunzia, ne siano state rese contestualmente altre sul merito — e nel relativo procedimento non può essere proposto ricorso incidentale, giacché le parti cui è notificata l'istanza di regolamento hanno facoltà, a norma dell'art. 47, quinto comma, c.p.c., di depositare soltanto scritture difensive e documenti.

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