Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1004 del 17 febbraio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di rivendicazione presuppone che l'attore assuma di essere proprietario di una cosa e di non averne pił il possesso ed agisca, quindi, contro il possessore o il detentore per ottenerne la restituzione, sicché essa richiede l'allegazione della proprietą di una certa cosa per ambito e contorni determinati (o determinandi) e la deduzione della lesione del proprio diritto in un ambito ben circoscritto, con un esatto tantundem restitutorio. Tali estremi non ricorrono in ipotesi di domanda di rivendica volta ad accertare una situazione di comproprietą tra i contendenti per quote minime imprecisate, con conseguente rettifica catastale, a fronte di un atto attributivo al convenuto della proprietą esclusiva di una parte del bene in contestazione e della comproprietą del medesimo, per il resto, in una quota determinata.

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