Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7777 del 14 aprile 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Colui il quale propone un'azione di accertamento della proprietā di un bene non ha l'onere della probatio diabolica, ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, atteso che detta azione mira non giā alla modifica di uno stato di fatto, bensė solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimitā del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore č giā investito.

(massima n. 2)

La domanda di rivendica, avendo tipica finalitā recuperatoria, presuppone necessariamente che all'atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, non avendo i ricorrenti allegato che il bene fosse nel possesso della controparte, aveva escluso la finalitā recuperatoria e qualificato la domanda proposta come azione di accertamento del diritto di proprietā).

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