Cassazione civile Sez. I sentenza n. 300 del 14 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La modifica non transitoria, in conseguenza di bonifica, del corso di un fiume comportava — nel vigore del testo dell'art. 947 c.c. precedente alla novella di cui alla legge n. 37 del 1994 (norma priva di efficacia retroattiva) — la perdita della demanialità naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, con esclusione dell'accessione automatica al suolo dei proprietari rivieraschi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.