Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9376 del 10 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fenomeno di incremento fluviale disciplinato, nella particolare forma di accessione denominata alluvione impropria, dall'art. 942 c.c., consiste nell'acquisto, da parte del proprietario o dei proprietari dei fondi posti lungo una delle due rive del fiume, della proprietā del terreno abbandonato dall'acqua corrente che ritirandosi insensibilmente e per cause naturali da una delle rive, si č spostata insensibilmente impercettibilmente ma definitivamente verso l'altra, privando la riva abbandonata dalle acque della originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la sua demanialitā necessaria; tale fenomeno si distingue, quindi, da quello affine dell'alveo abbandonato di cui all'art. 946 c.c., che consiste nel repentino abbandono, da parte del fiume, del proprio letto originario per aprirsi un nuovo corso.

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