Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 19601 del 17 luglio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Appartiene alla giurisdizione ordinaria l'azione di accertamento sull'esistenza di crediti nei confronti di uno Stato straniero ex art. 548 e 549 c.p.c., non assumendo rilevanza, in detta sede, la questione se il credito sia destinato ad attività pubblicistiche dello Stato estero e, quindi, se quest'ultimo goda dell'immunità giurisdizionale civile in relazione a tali somme, mentre la destinazione dei beni di cui lo Stato estero si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni pubbliche può trovare tutela nella sede esecutiva, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, in quanto l'impossibilità di distogliere i beni dello Stato estero dalla destinazione stessa ne comporta l'impignorabilità.

(massima n. 2)

Il regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile in pendenza di un processo di esecuzione, è invece proponibile nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che, pur essendo occasionato da un procedimento esecutivo, si configura come un vero e proprio giudizio di cognizione sull'esistenza del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, in quanto risponde all'esigenza di certezza sull'ammontare del credito stesso, si svolge secondo le regole normali del giudizio di cognizione (art. 548 c.p.c. ) e si conclude con una sentenza di accertamento dell'esistenza del credito (art. 549 c.p.c. ), soggetta ai normali rimedi impugnatori.

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