Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9532 del 19 maggio 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

Il regolamento preventivo di giurisdizione č proponibile con riguardo a giudizio di merito che sia pendente, e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione; non costituisce pertanto circostanza ostativa alla proponibilitā del regolamento, nell'ambito di un giudizio possessorio, il fatto che il giudice abbia provveduto su una richiesta di provvedimento interdittale, atteso che tale provvedimento non costituisce sentenza, pur se, ai fini della relativa adozione, sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione.

(massima n. 2)

In tema di espropriazione per pubblico interesse, la mancanza iniziale dei termini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e segnatamente dei termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni, vizia in radice la dichiarazione di pubblica utilitā, comportandone l'originaria invaliditā (che si traduce in giuridica inesistenza per carenza di un suo carattere essenziale tipico), con conseguente inidoneitā del decreto di occupazione, siccome non collegato ad un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato, a sottrarre alla parte privata la disponibilitā del bene. Ne deriva che, in tal caso - non risultando l'occupazione del bene collegabile ad un provvedimento amministrativo emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della P.A., ma concretandosi essa in una mera attivitā materiale disancorata e non sorretta da un provvedimento amministrativo formale - la domanda proposta dal privato in sede possessoria, diretta alla tutela di tale bene, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendosi al di fuori dell'ambito applicativo della riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, prevista dall'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

(massima n. 3)

Il disposto dell'art. 372 c.p.c., che pone il divieto, fatte salve le eccezioni dallo stesso previste, di produrre nel giudizio di cassazione atti e documenti che non siano giā stati acquisiti nei precedenti gradi del processo, non č applicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, che non costituisce mezzo di impugnazione, e nel quale, pertanto, č consentito alle parti di fornire le prove documentali che esse avrebbero potuto dedurre in sede di merito, se non si fossero avvalse del regolamento.

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