Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7132 del 21 luglio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

La domanda di una società sportiva rivolta all'accertamento del proprio diritto a stipulare il primo contratto professionistico con un giocatore, secondo le previsioni dell'art. 6, L. 23 marzo 1981, n. 91 (recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti) previa disapplicazione o declaratoria di nullità del provvedimento di «svincolo» del giocatore stesso adottato dai competenti organi federali rientra nella cognizione del giudice ordinario.

(massima n. 2)

Le norme contenute nei regolamenti delle federazioni sportive nel prevedere un articolato sistema interno per la risoluzione delle controversie tra soggetti inquadrati nella stessa federazione non importano alcuna deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle dette controversie né sotto il profilo dell'istituzione di una giurisdizione speciale né sotto quello dell'introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi pregiudiziale all'azione giudiziaria, l'una e l'altro potendo essere disciplinati soltanto per legge, ma possono eventualmente introdurre solo una questione di competenza — ove con le indicate disposizioni si voglia ritenere rimessa la controversia ad un giudizio arbitrale — come tale non proponibile in sede di regolamento di giurisdizione.

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