Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 456 del 20 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La controversia relativa alla decadenza dall'incarico del direttore sanitario di un'azienda sanitaria locale disposta dal direttore generale della medesima azienda per gravi motivi, a norma dell'art. 3, comma 7, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo anteriore alla novellazione di cui all'art. 3 del D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il direttore sanitario, cosģ come il direttore generale e il direttore amministrativo, instaura con l'azienda sanitaria un rapporto di lavoro autonomo regolato da un contratto di diritto privato e la decadenza per gravi motivi trova il suo fondamento in specifiche inadempienze, valutabili nell'ambito di detto rapporto paritetico di diritto privato, senza possibilitą di un apprezzamento discrezionale dei risultati ottenuti, e coinvolge quindi posizioni di diritto soggettivo.

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