Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 7160 del 9 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La controversia, proposta anteriormente al 10 agosto 2000, inerente ai compensi e al rimborso delle spese erogate per prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione stipulata tra un'azienda (unità) sanitaria locale e un'istituzione privata, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (o rese secondo il successivo sistema dell'accreditamento), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ove, senza coinvolgere la validità della convenzione o la determinazione del suo contenuto, riguardi indennità, canoni od altri corrispettivi, mentre non incide su tale determinazione la circostanza che la domanda possa implicare la modificazione di provvedimenti autoritativi dell'amministrazione, trattandosi di questione che rileva sotto il diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario. In relazione a tali controversie, infatti, non trova applicazione né la disciplina sulla giurisdizione dettata dall'art. 33 (e 45, diciottesimo comma) del D.L.vo n. 80 del 1998, dichiarata illegittima, in parte qua, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, né la disciplina, sostitutiva di quella dichiarata illegittima, e priva di efficacia retroattiva, di cui all'art. 7 legge n. 205 del 2000, perché - entrata in vigore solo a partire dal 10 agosto 2000 - vi osta il principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c.

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