Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 22496 del 1 dicembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Perchè sia configurabile un conflitto reale di giurisdizione, che può essere denunciato alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è necessario che entrambe le decisioni in contrasto siano emesse in funzione conclusiva del giudizio in punto di giurisdizione, del che è prova di norma, l'adozione della forma della sentenza, ancorché non passata in giudicato, mentre, in presenza di un provvedimento avente la forma dell'ordinanza, l'operatività del principio di prevalenza della forma sulla sostanza è condizionata dall'onere di allegazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione della funzione suddetta, la quale, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, postula la cessazione del procedimento davanti al giudice che abbia emesso la pronuncia medesima. Ove il provvedimento adottato appaia meramente ordinatorio e non postuli, pertanto, in alcun modo, la cessazione del procedimento dinanzi a quel giudice, l'inidoneità del provvedimento denunciato a pregiudicare la risoluzione della controversia, ancorché conduca a ritenere inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione, non esclude, peraltro, la possibilità di convertire il ricorso stesso in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, purché ricorrano, nella fattispecie concreta, i presupposti dati dalla pendenza del processo, dall'inesistenza di una pronuncia di merito nella controversia e dall'inesistenza di una pronuncia passata in giudicato in ordine alla giurisdizione. (Nell'enunciare il principio di cui in massima — in un caso nel quale il tribunale ordinario, primariamente adito, aveva declinato con sentenza la giurisdizione, e il TAR, successivamente adito, aveva, con ordinanza, rigettato la domanda di nomina di un consulente tecnico d'ufficio riconoscendo a sua volta il proprio difetto di giurisdizione — le S.U. hanno escluso che la pronuncia passata in giudicato in ordine alla giurisdizione, preclusiva della convertibilità del conflitto negativo in ricorso ex art. 41 c.p.c., potesse ravvisarsi nella sentenza declinatoria della giurisdizione resa dal primo giudice).

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