Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 26086 del 13 dicembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 69, comma 7, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, comma 17, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80), che trasferisce al giudice ordinario le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione; ciò anche allorché l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e provvedimentale all'atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C., sulla base del suddetto principio, ha ritenuto che la lesione per il dipendente si era determinata nel 2003 con il decreto dirigenziale, emesso in sede di autotutela, con il quale era stato annullato un precedente provvedimento del 1989 — di inquadramento nel superiore livello retributivo — già annullato dalla Commissione di controllo nel 1991, con delibera a sua volta annullata nel 2002, e vizi formali, dal giudice amministrativo che, in motivazione, aveva argomentato in ordine alla possibilità dell'amministrazione di procedere ad una nuova valutazione in sede di autotutela).

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