Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 14287 del 21 giugno 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora davanti al giudice italiano siano convenute più persone, delle quali soltanto alcune titolari della cittadinanza italiana, e la domanda proposta nei confronti di queste ultime si fondi su una causa petendi comune alla domanda formulata nei riguardi degli stranieri, sussiste, fra l'una e l'altra, quella connessione per il titolo che, ai sensi dell'art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), ha lo scopo di facilitare l'instaurazione del litisconsorzio passivo, consentendo la vocatio in ius dei diversi litisconsorti in simultaneus processus, con la conseguente idoneità a radicare la giurisdizione italiana. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza di appello dichiarativa della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, con la quale, nell'affermare che nell'ipotesi di cumulo soggettivo la presenza di un convenuto soggetto alla giurisdizione del giudice italiano era idonea a realizzare la potestas iudicandi nei confronti degli altri convenuti stranieri, era stato tenuto conto del fatto che i convenuti erano stati citati in giudizio per rispondere, in via solidale, in virtù del medesimo fatto genetico dannoso, costituito dal concorso nel fatto illecito della diffamazione compiuta con il mezzo della stampa attraverso la diffusione di un articolo su un giornale tedesco, versandosi, perciò, nell'ipotesi tipica di connessione propria per identità di titolo).

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