Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 25875 del 27 ottobre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riferimento all'azione di rendiconto nei confronti di pił professionisti di cui il de cuius si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di ereditą nei confronti del coerede, la giurisdizione č del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero: a) in applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (legge n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di pił soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di ereditą (spettante allo stesso giudice ex art. 1 della Convenzione di Lugano e art. 50 della legge n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda.

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