Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12105 del 26 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasporto aereo internazionale, qualora la parte convenuta si sia costituita senza eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ma limitandosi a contestare la competenza per territorio del tribunale adito, contestualmente indicando il giudice italiano ritenuto territorialmente competente, la giurisdizione resta consolidata e non pił contestabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con legge 31 dicembre 1982, n. 1832), e dell'art. 24 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, con conseguente inammissibilitą del ricorso per regolamento di giurisdizione.

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