Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5179 del 12 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difetto di giurisdizione del giudice adito, attenendo all'ordine pubblico, può essere fatto valere da qualsiasi parte, e, quindi, anche dall'attore che a tale giudice si sia rivolto per errore, salva l'incidenza di tale condotta sulle spese; parimenti, lo stesso difetto può essere dedotto anche dalla parte che nelle precedenti fasi del giudizio abbia sostenuto la tesi contraria.

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