Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6410 del 6 dicembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 938 c.c., avendo carattere eccezionale in quanto derogatrice del principio generale quod inaedificatur solo cedit, non č suscettibile di applicazione al di lā della ipotesi, in essa contemplata, di occupazione materiale, con la costruzione, di una porzione del fondo altrui e non puō, pertanto, valere ad attribuire all'occupante la proprietā di una zona di tale fondo non interessata dalle fabbriche.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.