Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7409 del 5 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilitą civile derivante da circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento del suo portafoglio ad altra impresa, secondo la previsione dell'art. 1 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (conv. con modificazioni in L. 24 novembre 1978, n. 738), č ammissibile sia l'intervento volontario sia la chiamata nel giudizio, che prosegue nei confronti dell'impresa in liquidazione, dell'impresa cessionaria in nome dell'Ina (gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada) atteso che, in tale situazione, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso per effetto del quale il fondo di garanzia assume la qualitą di parte in senso sostanziale rispetto alla pretesa del danneggiato dal sinistro e sta in giudizio per il tramite dell'impresa cessionaria.

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