(massima n. 1)
In tema di occupazione cosiddetta usurpativa, la perdita della proprietā da parte del privato non č conseguenza dell'accessione invertita; č, invece, l'opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo della pur possibile tutela restitutoria, a comportare un'implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato, senza che da ciō consegua, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietā del fondo da parte dell'ente pubblico. (Nella fattispecie la S.C. ha pertanto escluso essendo la rinuncia alla proprietā atto abdicativo e non traslativo che vi fosse contraddizione tra le statuizioni del giudice di merito di riconoscere, per un verso, al proprietario il risarcimento integrale per la perdita della proprietā e di negare, per altro verso, l'acquisizione della proprietā stessa in capo all'ente pubblico occupante).