Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5761 del 10 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui la notificazione della sentenza, effettuata dalla parte vittoriosa nei confronti di quella soccombente, fa decorrere anche nei confronti di tutte le altre il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., trova applicazione quando tale notifica abbia luogo nei confronti di soggetti che rivestano la qualitą di parte del processo. Di tale qualitą č priva l'impresa designata di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale la vittima di un sinistro stradale, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore "in bonis" originariamente convenuto con l'azione diretta, abbia notificato l'atto di pendenza della lite previsto dall'art. 25 della stessa legge, non seguito da un intervento volontario in causa della suddetta impresa designata. In tal caso, pertanto, l'eventuale notificazione della sentenza all'impresa designata non fa decorrere per il danneggiato il termine breve per impugnare la decisione nei confronti delle altre parti.

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