Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7183 del 30 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Intervenuta in corso di giudizio di primo grado la liquidazione coatta amministrativa dell'assicurazione per la responsabilitą civile da sinistro stradale e dichiarato tale evento dal difensore dell'impresa, se il processo, anziché esser automaticamente interrotto e riassunto nei confronti del commissario liquidatore, prosegue nei confronti del precedente rappresentante legale dell'impresa, che viene condannato con la sentenza che lo definisce, il processo e la sentenza sono nulli, e il vizio, deducibile e rilevabile in sede di impugnazione, determina la rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

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