Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6633 del 24 marzo 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la posizione dell'impresa designata, ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della legge n. 990 del 1969, per la liquidazione dei danni cui era tenuta la società assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa è di successore ope legis di quest'ultima. Ne consegue che il giudicato formatosi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2909 c.c., si estende anche all'impresa designata.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'assicuratore per la r.c.a. sia posto in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio e questo prosegua nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta, la domanda di condanna proposta nei confronti dell'impresa si traduce in un accertamento sull'esistenza o meno del credito; qualora la responsabilità dell'assicuratore sia accertata negativamente e la sentenza passi in giudicato, l'accertamento negativo fa stato nei confronti del danneggiato e dei suoi eredi, da una parte, nonché dell'impresa in liquidazione e dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, dall'altro. Ne consegue che la domanda di accertamento della responsabilità non può essere riproposta dagli eredi del danneggiato in un autonomo giudizio proposto direttamente nei confronti dell'impresa designata

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