Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4042 del 4 luglio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la messa in liquidazione coatta amministrativa della societā assicuratrice, intervenuta nel corso del giudizio contro di essa promosso con azione risarcitoria del danneggiato, non osta, ai sensi dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (non modificato in proposito dal D.L. 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge 24 novembre 1978, n. 738), a che tale giudizio prosegua nei confronti della societā stessa, in persona del commissario liquidatore, mentre l'impresa designata a rappresentare il fondo di garanzia che abbia ricevuto la prescritta comunicazione della pendenza del giudizio medesimo, č soggetta alla piena efficacia della pronuncia emessa contro la societā in liquidazione (sia pure nei limiti di risarcibilitā fissati all'art. 21 della citata legge), ancorché si tratti di una pronuncia di condanna (operante invece nei confronti della societā in liquidazione quale mera pronuncia di accertamento del credito, stante in divieto di azioni esecutive individuali a suo carico). La suddetta opponibilitā della sentenza all'impresa designata, la quale si ricollega ad una vicenda successoria a titolo particolare del fondo di garanzia, prescinde dal fatto che l'impresa stessa si sia avvalsa o meno della facoltā di intervenire volontariamente nel processo, nonché, quando sia stata in causa, dallo stadio e grado del processo di merito in cui si sia verificata la chiamata (nella specie, in fase d'appello, con atto di riassunzione davanti al collegio del giudizio dichiarato interrotto), e deriva direttamente dalla menzionata norma di legge, con l'ulteriore conseguenza che l'impresa medesima in presenza di una sentenza di condanna emessa a suo carico, non ha interesse a dolersi dell'eventuale assenza di una rituale richiesta del danneggiato in tal senso (salve restando le questioni sul rispetto dei limiti posti dal citato art. 21.

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