Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18091 del 12 settembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (ai sensi dell'art. 1 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, conv. con modif. nella legge 24 novembre 1978, n. 738), il processo, che sia interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'Ina — Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada — senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è, invece, prevista dall'art. 8 del citato D.L. n. 576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio ex novo direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contraddittorio al Commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi. Ne deriva che, non palesandosi come necessaria la preventiva richiesta di risarcimento alla compagnia cessionaria e rimanendo questa obbligata secondo le stesse modalità previste per la società successivamente posta in liquidazione coatta, la società che partecipa al giudizio quale compagnia cessionaria in causa pendente non può invocare la dilazione in relazione allo spatium deliberandi dei centottanta giorni, consentita nella richiamata ipotesi diversa. La stessa, peraltro, è tenuta a rispondere, nei confronti dei danneggiati, anche del maggior danno da cosiddetta mala gestio per interessi e rivalutazione, conseguente alla condotta defatigatoria dell'impresa posta in liquidazione, siccome per tali obbligazioni accessorie non opera il limite di risarcibilità del massimale, che attiene, invero, soltanto al debito principale.

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