Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7298 del 24 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 21 L. 24 dicembre 1969 n. 990, nel limitare la risarcibilitā del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore — per l'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del responsabile — al massimale minimo previsto dalla tabella A allegata alla medesima legge, fa riferimento alle ipotesi ordinarie, e non a quelle in cui l'assicuratore si sia reso colpevolmente inadempiente all'obbligo di indennizzare tempestivamente il sinistro. Pertanto, nel caso in cui il danno superi il massimale di polizza, č legittimo l'operato del giudice di merito il quale, per computare la rivalutazione e gli interessi dovuti, anche oltre il massimale, dall'impresa designata ex art. 19 lett. c) L. 24 dicembre 1969 n. 990, fa riferimento al massimale di polizza e non a quello minimo di legge.

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