Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1018 del 10 febbraio 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 936 ultimo comma c.c., il quale prevede che il proprietario del suolo su cui un terzo abbia realizzato un'opera non può più chiederne la rimozione dopo il decorso di sei mesi dalla notizia del fatto, trova applicazione esclusivamente nell'ambito della particolare disciplina dell'accessione, nel senso che detto proprietario, privato della scelta fra ritenzione e rimozione della costruzione, resta obbligato al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera (oppure dell'aumento del valore del fondo), ma non interferisce sulla facoltà del proprietario medesimo di agire in rivendicazione, al fine di recuperare la porzione del bene della quale sia stato spossessato con l'esecuzione di quell'opera, e, quindi, di conseguirne la demolizione (fermo restando il suddetto obbligo di pagamento).

(massima n. 2)

L'art. 938 c.c., il quale, in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietà per accessione di cui ai precedenti artt. 934 e seguenti, prevede, in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di «edificio», cioè di struttura muraria complessa, idonea alla permanenza nel suo interno di persone o di cose, e, pertanto, non può essere invocato con riguardo ad opere diverse, quale un muro, restando a tal fine irrilevante la loro eventuale natura e funzione di pertinenze di edificio non interessato in quella costruzione.

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