Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16952 del 11 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'indagine diretta a stabile se, per «persona danneggiata» in relazione alla quale la polizza assicurativa fissi un determinato massimale, debba intendersi solo quella direttamente coinvolta nel sinistro, ovvero ogni persona che, per effetto del sinistro stesso, subisca una danno — così che il massimale stesso resti riferito a ciascuna delle pretese di detti soggetti, autonomamente considerata — va condotta in base alla ricostruzione della comune volontà dei contraenti secondo le ordinarie regole di ermeneutica negoziale, anche quando si verta in tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, tenuto conto che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 990 del 1969, l'autonomia privata trova un limite con riferimento ai minimi di garanzia assicurativa, ma non anche con riferimento ad una maggiore estensione della garanzia stessa sotto il profilo oggettivo, soggettivo o causale

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