Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3637 del 14 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

I limiti di risarcibilitā dei danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato, previsti dall'art. 21, comma 2, legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi trasfuso nell'art. 283 d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209), attraverso il rinvio alle previsioni del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, operano solo per i danni patrimoniali, ma non per i danni morali, i quali, pur rientrando tra quelli che il Fondo di garanzia per le vittime della strada č obbligato a risarcire, sono, quindi, risarcibili secondo la disciplina ordinaria.

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