Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18642 del 5 dicembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di intervento del fondo di garanzia per sinistro cagionato da mezzo non identificato, con riferimento ai limiti di massimale, dopo la dichiarazione di illegittimitā costituzionale dell'art. 21 della L. n. 990/1069 (sent. n. 560 del 1987) e per i sinistri verificatisi prima della L. n. 20 del 1991, stante la mancata attuazione della direttiva nel periodo considerato, č direttamente applicabile l'art. 5, comma terzo, lett. b) della dir. n. 84/5 CEE, secondo cui gli Stati membri, entro il 31 dicembre 1987, devono aumentare le garanzie di almeno la metā della differenza tra gli importi in vigore al primo gennaio 1984 e quelli previsti dalla direttiva, atteso che, nel giudizio di Cassazione, la verifica della compatibilitā del diritto interno con quello comunitario non č condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e le relative questioni possono essere conosciute anche d'ufficio se sussiste un contrasto diretto ed immediato tra normativa comunitaria e diritto dello Stato, rilevante ai fini della decisione della controversia e che, inoltre, le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli Stati membri (sempre che siano incondizionate, sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva) limitatamente ai rapporti tra le autoritā dello Stato inadempiente ed i soggetti privati, e non anche nei rapporti interprivati, a meno che siano invocate nei confronti di un organismo (come, nella specie, il fondo di garanzia per le vittime della strada) il quale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato con atto della pubblica autoritā di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio di interesse pubblico e disponga a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli.

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