Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6863 del 21 giugno 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, l'obbligazione risarcitoria del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel caso previsto dall'art. 21 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, anche prima della modifica apportata dall'art. 19 della L. 9 gennaio 1991, n. 20 ed a seguito della sentenza della Corte costituzionale 18 dicembre 1987, n. 560, deve essere commisurata non giā ai limiti minimi di garanzia previsti al momento della decisione, bensė ai massimali minimi previsti per l'assicurazione obbligatoria con riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del fatto.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti, il principio in forza del quale l'assicuratore, nei rapporti con il terzo danneggiato, č tenuto, anche oltre i limiti del massimale, a corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, qualora colpevolmente ometta o ritardi l'adempimento dopo la richiesta del danneggiato, trova applicazione anche a carico dell'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, data la natura pecuniaria del debito di indennizzo nei confronti del terzo danneggiato, la cui richiesta, alla scadenza del termine concesso dall'art. 22 stessa legge, configura un atto di costituzione in mora.

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