Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12619 del 15 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La contestazione dell'obbligo, sollevata da un'impresa di assicurazione citata per la responsabilità civile, di liquidare i danni derivati da un sinistro stradale in mancanza di prova che il medesimo si sia verificato nella regione per la quale essa è stata designata, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'effetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, configura eccezione in senso tecnico — e perciò non rilevabile d'ufficio — proponibile anche per la prima volta in appello, ma non in Cassazione, perché introduce una questione di merito, che necessita di accertamenti di fatto per affermare o negare la titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale, e quindi per identificare il soggetto obbligato alla prestazione richiesta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.