Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2313 del 10 marzo 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale, la chiamata in garanzia formulata dal proprietario del veicolo e dal suo assicuratore, convenuti dal danneggiato, nei confronti dell'impresa designata alla gestione del Fondo per le vittime della strada, non č soggetta alla condizione di proponibilitą di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, essendo l'ivi previsto invio preventivo di lettera raccomandata, contenente la richiesta di risarcimento, adempimento imposto soltanto al danneggiato.

(massima n. 2)

La dichiarazione di illegittimitą costituzionale (sentenza n. 560 del 1987) dell'art. 21 della L. n. 990 del 1969, nella parte in cui non prevedeva l'adeguamento ai valori monetari dei limiti di massimale dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilitą civile connessa alla circolazione di veicoli, non ha avuto la conseguenza di rimuovere ogni limite di massimale per l'obbligazione risarcitoria del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nelle ipotesi di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 19 della stessa legge del 1969, in quanto, alla stregua del criterio di coincidenza dei suddetti limiti, dettato dal successivo art. 21, siffatta obbligazione deve ritenersi non suscettibile di eccedere i massimali individuabili per l'assicurazione obbligatoria con riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del sinistro.

(massima n. 3)

Quando vi siano pił corresponsabili del fatto, con riguardo ad incidenti dovuti alla circolazione di veicoli a motore, l'impresa assicuratrice che sia designata al risarcimento del danno prodotto da uno dei veicoli non identificato e non assicurato, ai sensi degli artt. 19 e 20, L. n. 990 del 1969, non si sottrae al principio della solidarietą nel debito risarcitorio, fermo restando il limite costituito dal massimale di legge, in difetto di una espressa deroga a tale principio. Diversamente si verificherebbe una ingiusta sperequazione a danno del conducente identificato, che sarebbe costretto a subire l'intero risarcimento del danno, anche nel caso in cui sia riconosciuto colpevole, in misura minima, della produzione dell'evento dannoso.

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