Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8027 del 6 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare č competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto), la competenza in ordine all'istanza di determinazione delle modalitā di esecuzione della sentenza dichiarativa dell'illegittimitā del trasferimento del lavoratore, e del suo diritto alla reintegrazione nel posto originariamente occupato, spetta al pretore del luogo in cui tale posto č ubicato, essendo al riguardo irrilevante l'organizzazione interna dell'ente datore di lavoro.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.