Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9495 del 19 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Foro territorialmente competente nella procedura di espropriazione forzata presso terzi, relativamente ai crediti per prestazioni pensionistiche del soggetto esecutato nei confronti di un ente pubblico previdenziale, č esclusivamente quello dell'ubicazione dell'ufficio competente per l'erogazione della pensione (e non, neanche in via alternativa, quello della sede legale dell'ente), in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, interpretato alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1994, nel dichiarare l'illegittimitā dell'art. 3 del medesimo decreto. (Fattispecie relativa a pignoramento di credito pensionistico di ex dipendente di un'Unitā sanitaria locale nei confronti dell'Inpdap, subentrato al Ministero del Tesoro, Direzione generale Istituti di previdenza - Cpdel).

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