Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3672 del 9 agosto 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della riforma tributaria, che ha abolito le imposte sul reddito dominicale dei terreni e dei fabbricati, l'ultima parte del primo comma dell'art. 21 c.p.c. va letto nel senso che «qualora l'immobile sia compreso in pił circoscrizioni giudiziarie, č competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile» dovendosi ritenere abrogato il riferimento alla competenza del giudice nella cui circoscrizione č compresa la parte di immobile soggetta a maggiore tributo verso lo Stato.

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