Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7507 del 22 maggio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullitā, annullabilitā, risoluzione, ecc. dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono da considerare non azioni reali (per le quali sia applicabile il forum rei sitae), ma di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene č stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., sia di quelli dell'art. 20 c.p.c. Pertanto, qualora si chieda l'accertamento della nullitā del contratto di mediazione e l'inesistenza, in capo al mediatore, del diritto a percepire la provvigione (con conseguente condanna dello stesso a restituire la somma ricevuta a tale titolo) occorre far riferimento, in via alternativa, o al luogo in cui č stato concluso il contratto di mediazione o a quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuto l'obbligo di pagare la provvigione stessa (se dovuta).

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