Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 648 del 16 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498, c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore.

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