Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12735 del 12 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Salvo che non sia diversamente stabilito, anche quando le parti convengano che il creditore rinunci ad essere pagato nel proprio domicilio e debba richiedere il pagamento attraverso cambiali tratte o vaglia cambiari, e quindi al domicilio del debitore, se questi non paghi alla scadenza l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, riprendendo vigore la regola dell'art. 1182 c.c., e in tale luogo di esecuzione dell'obbligazione può essere proposta, ex art. 20 c.p.c., la domanda di pagamento.

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