Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19929 del 5 ottobre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, per contratto, il debitore debba adempiere la sua prestazione in pił luoghi del territorio dello Stato, il numero indeterminato dei giudici astrattamente competenti per territorio rende inapplicabile l'art. 20, seconda parte, c.p.c., e determina l'applicabilitą dei criteri stabiliti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. concernenti l'individuazione del foro generale delle persone (principio affermato in una fattispecie in cui il debitore si era obbligato a porre sul mercato il prodotto della parte attrice in diversi punti di vendita del territorio nazionale).

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