Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11974 del 18 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando l'obbligazione dedotta in giudizio č il compenso dovuto al professionista (nella specie avvocato), per la determinazione del forum contractus facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto č stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

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