Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11396 del 18 maggio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di dichiarazione di fallimento conseguente alla risoluzione di un concordato preventivo accompagnato da garanzia prestata da terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la legittimazione ad agire nei confronti del garante non compete al curatore del fallimento, bensì individualmente ai creditori che risultino tali sin dall'atto dell'apertura della procedura concordataria.

(massima n. 2)

L'obbligazione del garante di un concordato preventivo viene ad esistenza solo in quanto - ed a partire dal momento in cui - la proposta concordataria alla quale essa accede è approvata dai creditori, che della garanzia medesima sono beneficiari, ed a condizione che il concordato sia poi omologato. Ne consegue che, ai fini della identificazione del "forum contractus", in riferimento alla controversia relativa all'adempimento delle obbligazioni assunte da chi ha garantito il concordato, occorre avere riguardo al luogo in cui il concordato medesimo sia stato approvato dai creditori, giacché tale approvazione investe anche la garanzia che ad esso accede e che solo in tal modo si perfeziona.

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