Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7452 del 26 giugno 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concussione, in tutti i casi in cui il privato ricavi anche un indebito vantaggio, il giudice dovrą valutare, ai fini, appunto, della qualificazione giuridica del fatto come concussione, se il lucrum captandum sia soltanto la necessaria conseguenza dell'eliminazione del damnum ingiusto, o se, invece, costituisca la finalitą esclusiva, o prevalente, del favore offerto dal pubblico ufficiale od a lui richiesto. (Nella specie i giudici di merito avevano ritenuto che il privato era stato costretto a pagare una tangente per ottenere il pagamento di quanto dovutogli da un comune non gią per procurarsi il vantaggio di non attendere il proprio turno nel riscuotere il credito, non essendovi, in pratica, nessun turno, ma per evitare che la riscossione fosse rinviata sine die, ed avevano qualificato il fatto come concussione; qualificazione ritenuta corretta dalla Cassazione che ha enunciato il principio di cui in massima).

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