Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4468 del 24 aprile 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 3, nono comma, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39 — secondo cui il giudice, in caso di sinistri con soli danni a cose, quando vi sia notevole sproporzione (dovuta a dolo o colpa grave dell'assicuratore) fra la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e quella offerta dall'impresa di assicurazione, condanna quest'ultima anche a pagare una somma all'I.N.A. - gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada — trova applicazione non soltanto quando l'offerta sia stata inadeguata ma, a maggior ragione, quando essa sia mancata, perché tale comportamento configura un'ipotesi di maggior gravità, in quanto lede più intensamente l'interesse tutelato dalla legge, che è quello della pronta ed efficace tutela del danneggiato.

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