(massima n. 1)
Quando il contratto č dichiarato nullo, esso non puō venire assunto a base della regolamentazione degli spostamenti di ricchezza sorti dall'esecuzione del rapporto e se questi si presentano nella forma di una piantagione o costruzione fatta da una parte, con materiali propri, sul terreno di un'altra, deve farsi capo alla disciplina dell'accessione per regolare i rapporti tra le stesse parti. Tuttavia, anche nel quadro dell'applicazione dell'art. 936 c.c., si deve tener conto di quanto č stato giā ricevuto da chi ha eseguito la piantagione o l'opera e che, per effetto della nullitā del contratto, egli sarebbe tenuto a restituire.